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Statuto

Enti /Associazioni


COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO

STATUTO


ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE

N. 19 DEL 29/06/2001
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Autonomia


1. Il Comune di Spezzano Piccolo è un ente locale territoriale autonomo,
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei
principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il
perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Spezzano Piccolo nei rapporti con lo
Stato, con la Regione Calabria e con la Provincia di Cosenza e con gli altri Enti
o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente
Statuto, nei confronti della Comunità internazionale.
4. L'autonomia conferisce agli organi elettivi ed alla dirigenza dell'organizzazione
dell'Ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e
responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge, secondo lo
Statuto ed i regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità, buona
amministrazione e spirito di servizio.

Art. 2
Territorio e sede Comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 4.874 ettari, confina con i Comuni di
Casole Bruzio, Spezzano Sila, Serra Pedace, Pedace, San Giovanni in Fiore,
Longobucco.
2. Il territorio del Comune di Spezzano Piccolo è costituito dal capoluogo, dalla
frazione Macchia e da Villaggi e Località Silane.
3. Il Palazzo civico, sede Comunale, è ubicato in Spezzano Piccolo che è il


capoluogo, alla via Roma.
4. Le adunanze degli organi si svolgono normalmente nella sala consiliare in via
Petroncello. Esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per
particolari esigenze.
5. All'interno del territorio del Comune di Spezzano Piccolo non è consentito, per
quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centri
nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie
radioattive.

Art. 3
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Spezzano Piccolo.
2. Lo stemma del Comune è così descritto: "fondato in punta. Su sfondo azzurro
rappresenta monte con tre vette che si erge dalle acque. Su ogni cima spicca un
germoglio. Ornamenti esterni da Comune".
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia
necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare
iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma
del Comune. Il gonfalone è così descritto: "drappo partito di bianco e azzurro
riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma con l'iscrizione
centrata in oro . Le parti in metallo e i cordoni
sono dorati. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per
fini non istituzionali soltanto ove sussista pubblico interesse.

Art. 4
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed
economico della Comunità di Spezzano Piccolo, ispirandosi ai valori e agli
obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti
pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle
associazioni e delle forze sociali economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo
della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di
integrazione razziale;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali,
storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in
collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un


sistema integrato di sicurezza sociale;
e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la
promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della
popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione
giovanile ed anziana;
4. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della
programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi
dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e
culturali operanti sul territorio.
5. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione
con i Comuni vicini, con la provincia di Cosenza, con la Regione Calabria e
la Comunità Montana Silana.

Art. 5
Lo Statuto

1. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia
organizzativa del Comune e l'esercizio, per la propria comunità, delle funzioni
che allo stesso competono nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio Comunale
costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi
dell'autonomia locale determina l'ordinamento generale del Comune e ne
indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.
3. Le distinte funzioni degli organi elettivi e dei responsabili dell'organizzazione
operativa del Comune sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e
norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

Art. 6
I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati
dal Consiglio, al quale compete di modificarli ed abrogarli.
2. E' attribuita alla competenza della Giunta l'adozione del regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal Consiglio.
3. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni
stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento
autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro
secondo i criteri fissati dallo Statuto.
4. I regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia
organizzativa e contabile del Consiglio stesso, sono soggetti al controllo
preventivo di legittimità e diventano esecutivi decorsi i termini previsti dall'art.
134 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.


5. Il regolamento di cui al secondo comma non è soggetto a controllo preventivo
di legittimità e diventa esecutivo dopo il decimo giorno dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I
Organi e loro attribuzioni

Art. 7
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Le
rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune a suffragio
universale. Gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco.
3. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e
amministrativo.
4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante
dell'Ente. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è
attribuibile a ciascun responsabile in base ad una delega rilasciata dal Sindaco.
In attuazione di quanto previsto, il responsabile di servizio delegato sottoscrive
la procura alle liti. Il Sindaco esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo
secondo le leggi dello Stato.
5. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e
svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8
Norme di comportamento

1. Il comportamento degli Amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni deve
essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel
rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro
competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell'attività
amministrativa e di gestione.
2. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed
assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposti al
controllo ed alla vigilanza del Comune. L'espletamento degli incarichi predetti
non è causa di ineleggibilità o di incompatibilità a ricoprire cariche presso il
Comune, ma costituisce un divieto che gli Amministratori hanno l'obbligo di
osservare.
3. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al


quarto grado. Durante l'esame, la discussione e la votazione della delibera
devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare
tale la loro assenza dal verbale. Si osservano le disposizioni stabilite dalla legge
per i piani urbanistici.
4. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta assicurano condizioni di pari
opportunità tra uomo e donna, nei propri organismi collegiali.

Art. 9
Deliberazione degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione
palese.Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti
persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull'apprezzamento delle qualità soggettive dell'azione da questi svolta. Tutte le
deliberazioni del Comune e le determine delle aree sono pubblicate mediante
affissione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000. Le
deliberazioni diventano esecutive secondo quanto contenuto nell'art. 134 del
D.Lgs n. 267/2000.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono
attraverso i responsabili degli uffici. La verbalizzazione degli atti e delle sedute
del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le
modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di
incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del
Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

Art. 10
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e,
rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed
esercita il controllo sulla sua applicazione. La Presidenza del Consiglio
Comunale è attribuita al Sindaco.
2. L'elezione, la durata in carica, la cessazione della carica, la sospensione, la
composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla
legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e
dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle
modalità e alle procedure stabilite nell'apposito regolamento del Consiglio
Comunale, da adottarsi.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla
nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli


limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo
dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta
gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli
obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione
delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
8. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza
giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal
Consiglio nelle forme da prevedere dall'apposito regolamento.
9. L'attività, il funzionamento, la gestione e le competenze del Consiglio Comunale
saranno disciplinate da apposito regolamento.
10.In occasione delle sedute di Consiglio Comunale saranno esposte all'esterno
della sala consiliare la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione
Europea.

Art. 11
Consiglio Comunale - prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro
dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco.
3. E' presieduta dal Sindaco.
4. Il Consiglio comunale, nella prima riunione, procede all'esame della posizione
degli eletti ed alla convalida della loro elezione, riceve il giuramento del Sindaco
e la comunicazione dei componenti della Giunta, dallo stesso nominati.

Art. 12
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni
permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta,
di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali,
garantendo la partecipazione della minoranza. Per quanto riguarda le
commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita
ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle
commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento del Consiglio
Comunale.
3. La relativa delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta
dei componenti del Consiglio.


Art. 13
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri, possono costituirsi in gruppi, secondo quanto verrà previsto nel
regolamento del Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco e al
Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi
sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi
capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il
maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste
elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da
almeno due Consiglieri.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio
protocollo del Comune.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, copia della
documentazione utile all'espletamento del proprio mandato, secondo modalità e
forme disciplinate nel regolamento.
5. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di tre consiglieri, hanno
diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal
Sindaco.
6. I capigruppo possono riunirsi in conferenza su convocazione del Sindaco o su
richiesta di un capogruppo.

Art. 14
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva,
può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva
nelle seguenti materie: ambiente, sport, tempo libero, giochi, spettacolo,
pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezioni e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi
saranno stabiliti con apposito regolamento.

Art. 15
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla
legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato
giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione,
sovrintende alle verifiche di risultato connesso al funzionamento dei servizi
comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato,


ed ai responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali,
nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai
regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali
attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza
e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento,
sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina,
alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende e Istituzioni.
6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie
interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico
degli eventuali uffici pubblici localizzati nel territorio, considerato i bisogni delle
diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze
delle persone che lavorano.
7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto
e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e
poteri di autorizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.
8. Il Sindaco effettua davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 16
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è
l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
In particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché
l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con
tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.L.gs
267/2000;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitaria o
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di
emergenza di cui all'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs 267/2000;
e) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e
previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore


Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni
per la nomina del Direttore;
g) nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e
verificabili.

Art. 17
Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio
Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla
convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei
Consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi
pubblici di partecipazione popolare da Esso presieduti, nei limiti previsti
dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la
presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto
di competenza consiliare.

Art. 18
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega
generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o
impedimento di quest'ultimo.
2. Può essere nominato Vicesindaco anche un Assessore esterno.

Art. 19
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della
Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti
dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in
discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se
la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio
Comunale ed all'inizio della procedura di cui all'art. 142 del D.Lgs. n.
267/2000.


Art. 20
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del
Sindaco

1. Le dimissioni presentate per iscritto dal Sindaco al Consiglio diventano
irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Decorso il termine di 20
giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse
divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla
carica di Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del
Consiglio Comunale. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata
comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i
conseguenti provvedimenti e la nomina del Commissario.
2. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il
decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo
scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta restano
temporaneamente in carica fino a nuove elezioni. Sino alle predette elezioni, le
funzioni del Sindaco, sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 21
Composizione Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da massimo quattro Assessori di cui uno è
investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri Comunali e fra i
cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di
compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando possibilmente
condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i
sessi nella composizione della Giunta.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire
nella discussione ma non hanno diritto al voto.

Art. 22
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e
presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione
al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori
nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
Non possono, comunque, far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o
con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il terzo
grado, affiliazione e i coniugi. Gli stessi non possono essere nominati presso


Enti, Aziende, Istituzioni, ed Organismi interni ed esterni all'Ente, se non nei
casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non compete loro
per effetto della carica rivestita.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al
giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio
Comunale.

Art. 23
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla
l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche
tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco a tali funzioni, assolve il
Vicesindaco.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabiliti in
modo informale dalla stessa.
4. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, le relative
deliberazioni sono adottate a maggioranza.

Art. 24
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e per
l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e di
impulso nei confronti del Consiglio e riferisce annualmente sulla propria attività.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge
e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco,
del Segretario Comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi. Rientra
altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal Consiglio.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

Art. 25
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati,
all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento,
l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme


associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel
procedimento amministrativo.

CAPO II

Art. 26
Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli
organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di
lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini
all'amministrazione locale. A tal fine il Comune:
a) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità
riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di
contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di
iniziative comuni e coordinate al altre forme di incentivazione;
b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di
programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza
negli organismi consultivi istituiti;
c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti
l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in
generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o
integrata rispetto all'Ente;
d) Coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella
attuazione di iniziative culturali.
2. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di
collaborazione con lo stesso, le associazioni devono preventivamente
dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente
norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti
nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché
la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
3. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono

iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni.
4. L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul
decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 27
Consulte tecniche di settore

1. Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le
funzioni e l'attività, consulte permanenti con la finalità di fornire
all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di
attività dell'Ente.


2. Sono chiamate a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni
interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati delle
categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.
Art. 28
Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 100 possono presentare al
Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle
materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di
approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e
dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.
2. Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa
popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere
corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in
cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento
amministrativo e la partecipazione.
3. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in
possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli
uffici.
4. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro
sessanta giorni dalla loro presentazione.
5. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della
popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera
partecipazione dei cittadini interessati.
6. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o
sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

CAPO III
Modalità di partecipazione

Art. 29
Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo
scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni saranno stabilite in apposito regolamento.

Art. 30
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in
forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su


questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo
comprendente le richieste rivolte all'Amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 15 giorni, le assegna in esame
all'organo competente che entro i successivi 30 giorni si deve pronunciare e ne
invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

Art. 31
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste
elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di
competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di
attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso
argomento è già stato indetto referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre
escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto Comunale;
b) Regolamento del Consiglio Comunale;
c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e
tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti
amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione
di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato e provvedere con atto
formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato
alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella
consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla
maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la
Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 32
Accesso ai dati

1. Ciascun cittadino che vi abbia un interesse giuridicamente rilevante ha libero
accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei
soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici e può altresì richiederne


copia.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite
disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione e l'estrazione di copia degli atti di cui al primo comma, deve
avvenire con richiesta scritta e motivata dall'interessato, nei tempi e modi
stabiliti dal regolamento e dalla vigente legislazione.
4. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti
nel presente articolo.

CAPO IV
Difensore civico

Art. 33
Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia
scelto in forma di convenzione con altri Comuni o con la provincia di Cosenza,
a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far
pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne
predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per
preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e
competenza giuridico-amministrativa.
4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed
esercita le funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato Difensore Civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere
Comunale;
b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri
dei Consorzi tra Comuni e delle Comunità Montane, i membri del
Comitato Regionale di Controllo, i Ministri di Culto, i membri di Partiti
Politici;
c) i dipendenti del Comune, gli Amministratori e i dipendenti di Enti, Istituti
ed Aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione
Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o
contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione
Comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto
grado con Amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario
Comunale.

Art. 34


Decadenza

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una
condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso tratti privatamente cause
inerenti l'Amministrazione Comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con
deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la
scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 35
Funzioni

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del
Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei
regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per
iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il
regolamento.
3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto
possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa
affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.
4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano
riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di
chiunque si rivolga a lui. Egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo
ufficio almeno un giorno alla settimana.
6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.
127, comma 1 del D.Lgs 267/2000, secondo le modalità previste dall'art. 127,
comma 2, del medesimo D.Lgs 267/2000.

Art. 36
Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione
dall'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature
necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i
documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di
pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli
documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto
d'ufficio.


4. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato,
verbalmente o per iscritto, al cittadino che ha richiesto l'intervento e segnala agli
organi comunali o alla Magistratura, le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi
riscontrati.
5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti
amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il
contenuto.
6. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon
andamento delle attività della P.A. di presenziare, senza diritto di voto o di
intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche,
licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data
di dette riunioni.

Art. 37
Relazione annuale

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo la relazione
relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le
disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che
ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al 1° comma può altresì indicare
proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e
l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'Albo Pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri
Comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità il Difensore Civico può segnalare
singoli casi o questioni al Sindaco, affinché siano discussi nel Consiglio
Comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 38
Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è
determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

Art. 39
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire i servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini


sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Art. 40
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici
servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di
rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del
servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di
comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico
per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente ad
attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi di principi e
degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai
cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle
aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza
pubblica.

Art. 41
Gestione associata di funzioni e servizi

1. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più
ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo
coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e
gestibili a livello sovra e pluricomunale, regolando mediante la stipula di
convenzioni i rapporti conseguenti.
2. La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire nella gestione
livelli più elevati di efficienza e di efficacia, il potenziamento ed ampliamento
della produzione ed erogazione di utilità sociali, fruibili da un maggior numero di
cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi


richiesto.
3. Alla gestione associata di funzioni e servizi può partecipare la Provincia, per
quanto di sua competenza ed interesse, sottoscrivendo la convenzione.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che
operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, che esercita le funzioni
ed i servizi in luogo degli stessi. Può essere inoltre prevista, per quanto
necessaria, la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti ad uno di essi,
che opera per loro conto.
5. L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione
semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi,
raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più
rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli
utenti aggravi di procedure, di costi e di tempi.

Art. 42
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate
di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva
lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia,
di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed
economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi
compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al
di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire
l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 43
Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le
attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente,
il Direttore ed il Collegio di Revisione.
3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal
Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere
Comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi
compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici
ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U.
2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei
Conti, conferisce il capitale in dotazione e determina gli indirizzi e le finalità


dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la
determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi
e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro
operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per
gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli
indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 44
Istituzioni

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità
giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il
Direttore.
3. Gli organi dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per
gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto
agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione
delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe
per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i
programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza
sul loro operato.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione
deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio
Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal
regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o
degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione.

Art. 45
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per
azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici,
eventualmente provvedendo alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del
Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti pubblici, dovrà essere
obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere
approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la
rappresentanza dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza


tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi
dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di
amministrazione della società per azione o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza
dell'Ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della
società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della
collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla
società medesima.

Art. 46
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni
da stipularsi con Amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine
di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli
Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 47
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per
la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le
aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei
componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo
Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della
trasmissione al Comune degli atti fondamentali che devono uniformarsi alle
modalità di cui all'art. 42, comma 2 del presente Statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo
Statuto del consorzio.

Art. 48
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione
integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla
competenza primaria e prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma


per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le
modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente
della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni
interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì
all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
3. Qualora l'accordo sia redatto con decreto del Presidente della Regione e
comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo
stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di
decadenza.

Art. 49
Unioni di Comuni

1. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti può
deliberare l'adesione ad unioni di Comuni per come previsto dalla vigente
normativa.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
Uffici e servizi - organizzazione

Art. 50
Autonomia normativa ed organizzativa

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento delle autonomie
locali, provvede alla determinazione della dotazione organica ed alla
organizzazione e gestione del personale adottando, nell'ambito della propria
autonomia normativa ed organizzativa, il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi ed adeguandolo periodicamente, quando risulta necessario a
seguito di modifiche delle funzioni da esercitare.
2. L'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune è soggetto ai
principi affermati dall'ordinamento e dallo statuto ed ai limiti determinati sia
dalla propria capacità di bilancio, sia dalle esigenze relative all'esercizio delle
funzioni, dei servizi e dei compiti allo stesso attribuiti, valutati in base alla
situazione esistente ed alle previsioni della programmazione triennale.

Art. 51
Indirizzo politico e gestione amministrativa

1. Gli organi elettivi del Comune esercitano i poteri di indirizzo e controllo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e


verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti, adottando gli atti relativi a tali funzioni.
2. Ai responsabili spetta la direzione degli uffici e servizi e compete sia l'adozione
dei provvedimenti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo degli organi elettivi, previsti dall'ordinamento, compresi gli atti
che impegnano il Comune verso l'esterno, sia la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse
umane e strumentali. Sono responsabili, in via esclusiva, della correttezza
dell'attività amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei risultati della
stessa.

Art. 52
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla Giunta
in conformità ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione
previsti dall'ordinamento vigente. Può essere adottato anche in più atti
successivi, e disciplina, inoltre, in conformità ai principi dello Statuto e nel
rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali ed integrativi del
personale le:
- dotazioni organiche e loro modifiche;
- contratti di formazione e lavoro, contratti di lavoro temporaneo, rapporti
di lavoro a tempo parziale nel rispetto della disciplina vigente;
controlli interni e valutazioni;
- contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica;
- uffici di supporto agli organi di direzione politica.
2. Gli atti ed i provvedimenti già adottati in materia di organizzazione, se conformi
alle norme del presente Statuto, si intendono confermati.

CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO

Art. 53
Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, dipendente dall'Agenzia
Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali,
iscritto all'albo previsto dal D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997, che svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
Roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti


unilaterali nell'interesse dell'Ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla
legge, dallo Statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco, previa
accettazione.
3. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, e può formulare alla Giunta
proposte di modifica dell'assetto organizzativo del Comune e della dotazione
organica.
4. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri
Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale, previa
valutazione della omogeneità territoriale e demografica dei Comuni stessi
rispetto al Comune di Spezzano Piccolo.

Art. 54
Vicesegretario Comunale

1. Il Vicesegretario Comunale può essere individuato in uno dei funzionari apicali
dell'Ente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il Vicesegretario Comunale sostituisce il Segretario Comunale in caso di
assenza o impedimento.

Art. 55
Direttore Generale

1. Il Comune può stipulare, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 267/2000, una
convenzione con uno o più Comuni le cui popolazioni assommate con quella
del Comune di Spezzano Piccolo raggiungano almeno i 15.000 abitanti, per
procedere alla nomina di un Direttore Generale.
2. Il Sindaco può attribuire le funzioni di Direttore Generale ai sensi dell'art. 108
comma 4 del D.Lgs 267/2000, al Segretario Comunale.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le funzioni
del Direttore Generale.

Art. 56
Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa del Comune è ripartita in aree dotate di autonomia
funzionale.
2. La responsabilità delle aree è di norma affidata dal Sindaco secondo i criteri e le
norme stabiliti dal regolamento, uniformandosi al principio per cui i poteri di
indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione
amministrativa è attribuita ai responsabili.
3. Ai responsabili sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico e quelli
che potranno essere attribuiti da disposizioni dello Statuto e dei regolamenti.
Adottano i provvedimenti per il rinnovamento e adeguamento


dell'organizzazione e della gestione.
4. La durata dell'incarico non può essere superiore al termine del mandato del
Sindaco che lo conferisce. Può essere confermato a giudizio insindacabile del
Sindaco nuovo eletto o rieletto e può essere revocato nei casi indicati nel
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
5. Il Sindaco può, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge 23/12/2000, n. 388 e
con le modalità ivi indicate, attribuire la responsabilità di uno o più settori ad
Assessori Comunali.
CAPO IV
LA RESPONSABILITA'

Art. 57
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i Dipendenti Comunali sono tenuti a risarcire al Comune i
danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a
conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi
inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma,
devono darne comunicazione al Revisore dei Conti, per l'accertamento della
responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un
responsabile di servizio la comunicazione è fatta a cura del Sindaco.

Art. 58
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i Dipendenti Comunali che,
nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti,
cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono
personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato
dall'Amministratore, dal Segretario o dal Dipendente si rivale agendo contro
questi ultimi a norma del precedente comma.
3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore o
del Dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozioni
di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissione o nel ritardo
ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il
Dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi
collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i Membri del
Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è
esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.


Art. 59
Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o
sia incaricato della gestione dei beni comunali, deve rendere il conto della
gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di
regolamento.
CAPO V
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 60
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da
essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria
fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe,
ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 61
Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla
destinazione, al regime giuridico del demanio e del patrimonio degli Enti
pubblici.
2. La gestione dei beni Comunali s'ispira ai principi della salvaguardia strutturale,
della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla
erogazione dei servizi, possono essere dati di norma in locazione o in uso,
compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata
redditività.
4. I beni Comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario, da
redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche
della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato dal responsabile
dell'area finanziaria.
5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo
di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
6. La materia in oggetto è disciplinata dall'art. 230 del TUEL n. 267/2000.

Art. 62


Attività finanziarie del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie,
addizionali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali,
trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse
per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali
indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti
indispensabili e necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la
contribuzione erariale.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e
regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

Art. 63
Bilancio Comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei
limiti da questa fissati al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di
previsione redatto in termine di competenza, deliberato dal Consiglio
Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della
universalità, unità, annualità, veridicità pubblica, dell'integrità e del pareggio
economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da
consentirne la lettura per programmi, per servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di
regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del
responsabile finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto
adottato.

Art. 64
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto
economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno
successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione
del Revisore dei Conti.

Art. 65


Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante
contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli
acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del
responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire,
l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta
del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 66
Il Revisore dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta, il Revisore dei Conti.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre
anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché
quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento
del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo
e di indirizzo, esercita la vigilanza della gestione dell'Ente e attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita
relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della
gestione.
5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce
immediatamente al Consiglio.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la
diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 67
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai
debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario
del servizio di riscossione tributi;
b. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto
a dare comunicazione all'Ente entro tre giorni;
c. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei
limiti degli stanziamenti del bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di


ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme
stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono stabiliti dalla legge, dal regolamento
di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art. 68
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire
operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della
gestione dei fondi del bilancio loro assegnati agli obiettivi fissati dalla Giunta e
dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che,
insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore
competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di
competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei Conti.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE
CAPO I

Art. 69
Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di
funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 70
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza
di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere
pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque giorni, il Comune può
prescindere dal parere.

TITOLO VII
NORME FINALI
CAPO I

Art. 71


Revisione dello Statuto

1. Le modificazione e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio
Comunale con procedura stabilita dall'art. 6 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere
presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del
nuovo Statuto.

3. L'abrogazione e l'adozione del nuovo Statuto sono contenute in un unico atto;
l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del
nuovo testo, dopo che siano state espletate le formalità di pubblicazione e di
controllo.

Art. 72
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo il controllo del competente Organo Regionale, è
pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed è
affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Entra in
vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo
Pretorio.
2. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne
attesta l'entrata in vigore.
3. Il Sindaco invia lo Statuto, corredato dalle certificazioni di esecutività e di
pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta
ufficiale degli Statuti.
4. Spetta al Consiglio Comunale promuovere tutte le iniziative volte a far
conoscere lo Statuto ai cittadini.
5. Il Consiglio e la Giunta approvano o procedono alla revisione, entro un anno
dalla entrata in vigore del presente Statuto, dei regolamenti previsti dallo stesso
ove i regolamenti già approvati siano con lo stesso incompatibili. Restano in
vigore le norme regolamentari già approvate e gli atti e provvedimenti attuativi
che siano compatibili con le norme vigenti e con il presente Statuto.

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