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Statuto

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STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ASD PGS "SPEZZANO PICCOLO"

Articolo 1
Denominazione e sede

E' costituita una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice
Civile, denominata "P.G.S. SPEZZANO PICCOLO ".
L'Associazione ha sede in SPEZZANO PICCOLO (CS)., via DUOMO, 16, TEL.-FAX 0984435228
Articolo 2
Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno
essere distribuiti tra gli associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della disciplina dello sport CALCIO-CALCIO A 5-PALLA VOLO, inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina dello sport CALCIO-CALCIO A 5-PALLA VOLO, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, della stessa disciplina sportiva indicata. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (Cio), del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), nonché agli statuti e ai regolamenti delle Polisportive Giovanili Salesiane e delle Federazioni sportive nazionali, cui l'associazione stessa delibererà d'aderire.


5. L'associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del Coni, delle Polisportive Giovanili Salesiane e della Federazioni sportive cui aderirà dovessero adottare a suo carico.
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle Polisportive Giovanili Salesiane e delle Federazioni sportive nazionali cui l'Associazione aderirà nella parte relative all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3
Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea
straordinaria degli associati.

Articolo 4
Domanda di ammissione

l. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa e tesseramento all'Ente P.G.S. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta si deve intendere a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva. In ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qual si voglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5
Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e a sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6
Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
" lettera a) dimissioni volontarie;
" lettera b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
" lettera c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
o lettera d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 7
Organi

Gli organi sociali sono:
" l'assemblea dei soci;
" il presidente;
" il consiglio direttivo



Articolo 8
Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto dal parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

Articolo 9
Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10
Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minino otto giorni prima mediante affissione di
avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta


ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
4. L'assemblea elegge ogni quattro anni il Consiglio direttivo dell' Associazione.

Articolo 11
Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Articolo 12
Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediamente affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax e telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13
Consiglio direttiva

1. Il consiglio direttivo è composto da 5 consiglieri eletti dall'assemblea. Il consiglio direttivo nel proprio ambito elegge il presidente ed il vicepresidente e nomina il segretario, il tesoriere e il direttore tecnico. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla P.G.S. che svolgano attività nell'ambito della stessa disciplina ovvero che siano affiliate nella medesima Federazione sportiva nazionale, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colpo si e non siano assoggettati da parte del Coni e o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti glia associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14
Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di consigliere e non eletto. In caso di impossibilità a procedere in tal senso, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimenti del presidente dell' Associazione, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla elezione del nuovo presidente che dovrà aver luogo al primo consiglio direttivo utile.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla direttivo decaduto.

Articolo 15
Convocazione direttiva

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta la almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16
Compiti del consiglio direttiva

1. Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17
Il presidente

Il presidente è illegale rappresentante dell' Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto
dell'autonomia degli altri organi sociali,

Articolo 18
Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle
quali venga espressamente delegato

Articolo 19
Il segretario, il tesoriere, il direttore sportivo.

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali
della riunione, attende alla corrispondenza.
Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Il direttore sportivo coordina le attività sportive programmate dagli organi associativi e cura, in particolar modo, il settore tecnico dell' Associazione.

Articolo 20
Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il rendiconto annuale dell'associazione, nonché il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

Articolo 21
Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il lO gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun
anno (o diverso periodo liberamente scelto dall'associazione)

Articolo 22
Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio
direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23
Sezioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più
opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24
Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute
all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Ente

.

Articolo 25
Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei SOCI, convocata in
seduta straordinaria validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei socie aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3.La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità

Articolo 26
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme civilistiche e
le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della P.G.S. a cui l'associazione è affiliata


Il Segretario Il Presidente

Gabriele Greco Antonio Riccio





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